Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 apr 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, che agli articoli 23 e 33 ha istituito, rispettivamente, il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri e la Cassa ufficiali della guardia di finanza;
Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri;
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Fondo di assistenza per i finanzieri, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, del Fondo di assistenza per i finanzieri, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 8
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-16;120#art-1