Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 mar 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente "riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Visto l'art. 48 del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 842, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 esiste la necessaria disponibilità;
Considerato che ai fini della gestione in forma sperimentale del bilancio di cassa di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è opportuno indicare, ancorchè con carattere non vincolante, anche il volume delle prevedibili operazioni di cassa, a fronte delle corrispondenti variazioni in termini di competenza;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il prelevamento di L. 381.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario (tra parentesi le variazioni relative al bilancio di cassa).
Ministero del tesoro:
Cap. 1444. - Fitto di locali..... L. 21.000.000
(21.000.000) Ministero degli affari esteri:
Cap. 1022. - Indennità, ecc.,
per missioni all'estero....... L. 10.000.000
(10.000.000) Cap. 1579. - Spese eventuali al
l'estero............... L. 80.000.000
(80.000.000) Ministero dei trasporti:
Cap. 1505. - Indennità, ecc., per
missioni nel territorio nazionale... L. 50.000.000
(50.000.000) Cap. 1506. - Indennità, ecc., per
missioni all'estero.......... L. 20.000.000
(20.000.000) Cap. 1563. - Spese per l'orga-
nizzazione e la partecipazione a con
vegni, ecc.............. L. 200.000.000
(200.000.000)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1979
PERTINI
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 19
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-08;63#art-1