Art. 2
2 / 2In vigore dal 14 lug 1979
All'esproprio ed asservimento dei beni immobili occorrenti che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni, gli asservimenti e i lavori dovranno avere inizio e compiersi è stabilito, rispettivamente, in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1979
PERTINI
RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1979
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 72
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-08;248#art-2