Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 mar 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 36 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810;
Visto l'art. 3 della legge 5 giugno 1930, n. 824, concernente l'insegnamento della religione negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;
Viste le intese intercorse tra la Santa Sede e l'Italia sui nuovi programmi d'insegnamento di religione nella scuola media;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
Decreta:
Sono approvati i nuovi programmi di insegnamento di religione nella scuola media, annessi al presente decreto e firmati dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PEDINI - FORLANI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 16
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-06;50#art-1