Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 feb 1979
Alle tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: tabella A - nella parte prima: al n. 4) è aggiunta, dopo la parola "fagiani", la parola "rane"; nella parte seconda: il n. 77) è sostituito dal seguente: "77) fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte, ceduti dalle imprese costruttrici; beni, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi"; il n. 86) è soppresso; nella parte terza sono aggiunti i seguenti numeri: "5) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 6) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali o mediante distributori automatici collocati in stabilimenti e uffici; 7) prestazioni di servizi effettuati in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77) della parte seconda"; tabella B - il n. 6) è sostituito dal seguente: "6) quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia, di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichità aventi più di cento anni"; il n. 16) è sostituito dal seguente: "16-a) autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 cc diversi da quelli indicati nella successiva lettera b); motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc; b) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 cc o con motore diesel superiore a 2500 cc".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-29;24#art-2