Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 17 mar 1979
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 gennaio 1979 PERTINI RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1979 Registro n. 6 Difesa, foglio n. 69
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