Art. 3
3 / 3In vigore dal 17 mar 1979
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 gennaio 1979
PERTINI
RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1979
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 69
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-24;65#art-3