Art. 2
2 / 2In vigore dal 8 feb 1979
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 12
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-23;27#art-2