Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 feb 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Visto l' della legge 14 agosto 1974, n. 354; Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: . Il primo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Il Ministro delle finanze dispone, almeno ogni triennio, la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito complessivo imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, è stato accertato dagli uffici delle imposte, ed ogni anno, la pubblicazione dell'elenco dei contribuenti sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti".
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