Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 apr 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia del 3 ottobre 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di diritto privato comparato dell'Università stessa al fine di poter affrontare le esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia del 31 ottobre 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto privato comparato dell'Università stessa;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di istituzioni di diritto privato dell'Università predetta risulta attualmente ricoperto dal dott. Carlo Bruno Vanetti e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto privato comparato della facoltà di giurisprudenza;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Considerata l'affinità degli insegnamenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente al titolare dott. Carlo Bruno Vanetti, alla cattedra di diritto privato comparato della facoltà di giurisprudenza dell'Università medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 1979
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1979
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 45
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-16;86#art-1