Art. 3
3 / 5Divieto di permanenza in aree non più rispondenti
In vigore dal 23 feb 1979
L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:
"L'impianto regolarmente installato in una zona di completamento o di espansione dell'aggregato urbano deve essere rimosso, quando, a seguito di variazioni comunque intervenute nelle caratteristiche della zona, l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal centro del serbatoio, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.
Il verificarsi delle circostanze ostative alla permanenza dell'impianto ai sensi del comma precedente è accertato dalla amministrazione comunale su richiesta del comandante provinciale dei vigili del fuoco".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-16;28#art-3