Art. 2 · Ubicazioni vietate

Art. 2

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Ubicazioni vietate

In vigore dal 23 feb 1979
L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente: "Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione non possono sorgere: a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell' del decreto ministeriale 2 aprile 1963, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal centro del serbatoio da installare, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato; b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato; c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico. L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricade in alcuna delle zone o aree indicate nel comma precedente è rilasciata dal sindaco".
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