Art. 2
2 / 5Ubicazioni vietate
In vigore dal 23 feb 1979
L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:
"Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione non possono sorgere:
a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell' del decreto ministeriale 2 aprile 1963, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal centro del serbatoio da installare, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricade in alcuna delle zone o aree indicate nel comma precedente è rilasciata dal sindaco".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-16;28#art-2