Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 31 gen 1979
Il primo comma dell'art. 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è modificato come segue: "Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-08;19#art-6