Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 31 gen 1979
È aggiunto dopo l'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il seguente art. 32-bis: "I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano cinquanta anni dall'anno di produzione dell'opera".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-08;19#art-4