Art. 2
2 / 7In vigore dal 31 gen 1979
Il primo comma dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-08;19#art-2