Art. 1
1 / 7In vigore dal 31 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, concernente la ratifica e l'esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971 con allegato, nonché la delega al Governo per l'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione, di cui all' della predetta legge 20 giugno 1978, n. 399;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
.
All' della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente punto 7):
"7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II".
Storico versioni
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