Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 27 mar 1979
Gli elementi costitutivi del costo base di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali: a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22; b) 12% per il costo dell'area di cui, alla lettera c) dell'art. 22; c) 7% per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - STAMMATI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 21
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;1018#art-3