Art. 3
3 / 3In vigore dal 27 mar 1979
Gli elementi costitutivi del costo base di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22;
b) 12% per il costo dell'area di cui, alla lettera c) dell'art. 22;
c) 7% per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - STAMMATI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 21
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;1018#art-3