Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 7 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, in base al quale la tabella delle retribuzioni medie mensili, da prendersi a base per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara è variata in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione retributiva del settore;
Considerato che i nuovi contratti collettivi di lavoro dei marittimi, di recente stipulati fra le organizzazioni sindacali del settore, hanno determinato mutamenti sostanziali nel trattamento retributivo dei lavoratori in questione;
Vista la tabella delle retribuzioni medie mensili, allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, nonché le successive variazioni apportate alla tabella medesima in forza dell'art. 15, decimo comma, della stessa legge;
Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1973 e 22 luglio 1975, con i quali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 27 sopra indicata, i porti di Gela, Sarroch e Lipari sono stati aggiunti, rispettivamente, al primo e al secondo gruppo dei porti indicati al punto P della tabella allegata alla legge medesima;
Visti, altresì, il decreto presidenziale 3 giugno 1970, n. 481, il decreto presidenziale 13 dicembre 1975, n. 895, il decreto presidenziale 20 gennaio 1975, n. 117, nonché il decreto presidenziale 9 dicembre 1975, n. 894, con i quali sono state, rispettivamente, estinte le corporazioni dei piloti dei porti di Carloforte, Rio Marina, Portici e Torre Annunziata;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Con decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli effetti del calcolo dei contributi e della determinazione della misura della pensione per gli iscritti alla gestione marittima della Cassa nazionale per la previdenza marinara si applica la tabella delle retribuzioni medie mensili allegata al decreto medesimo, del quale è parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1978
PERTINI
SCOTTI - COLOMBO -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1978
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 67
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-22;851#art-1