Art. 8
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 8

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In vigore dal 5 apr 1979
. Le due Amministrazioni effettueranno lo scambio di invii raccomandati contenenti oggetti da sdoganare. Tali invii saranno accompagnati dai formulari previsti negli atti dell'Unione postale universale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-8