Art. 7
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 7

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In vigore dal 5 apr 1979
. Gli uffici di scambio di ciascuna Amministrazione possono adoperare i sacchi vuoti dell'altra Amministrazione solo per spedizioni destinate a quella stessa Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-7