Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni
Art. 4
4 / 30In vigore dal 5 apr 1979
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Le Amministrazioni assicureranno il trasporto rapido e sicuro delle spedizioni postali, sia dirette che in transito.
Ciascuna Amministrazione provvederà all'avvio, nella maggiore misura possibile, delle sue spedizioni postali destinate a Paesi terzi, per le vie terrestri, marittime ed aeree dell'altro paese, in conformità delle procedure convenute direttamente e tenendo conto delle condizioni economiche più favorevoli per ambedue le Amministrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-4