Art. 4
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 4

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In vigore dal 5 apr 1979
. Le Amministrazioni assicureranno il trasporto rapido e sicuro delle spedizioni postali, sia dirette che in transito. Ciascuna Amministrazione provvederà all'avvio, nella maggiore misura possibile, delle sue spedizioni postali destinate a Paesi terzi, per le vie terrestri, marittime ed aeree dell'altro paese, in conformità delle procedure convenute direttamente e tenendo conto delle condizioni economiche più favorevoli per ambedue le Amministrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-4