Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni
Art. 29
29 / 30In vigore dal 5 apr 1979
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Il presente accordo sarà sottoposto all'approvazione di ciascuna Parte contraente in conformità delle proprie disposizioni interne ed entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica, per via diplomatica, dell'avvenuta approvazione.
L'accordo rimarrà valido per un periodo di 5 anni; dopo tale data sarà rinnovato tacitamente per altri periodi di 5 anni salvo il caso in cui una Parte contraente lo denunci, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-29