Art. 23
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 23

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In vigore dal 5 apr 1979
. Nel traffico di telecomunicazione in automatico le eventuali riduzioni tariffarie nonché i periodi della loro applicazione saranno stabiliti dalle due Amministrazioni, previa approvazione dei rispettivi organi competenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-23