Art. 21
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 21

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In vigore dal 5 apr 1979
. Le due Amministrazioni si sforzeranno di coordinare l'uso delle bande di frequenze per radiodiffusione allo scopo di evitare interferenze e di raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili, in conformità degli atti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni in vigore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-21