Art. 19
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 19

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In vigore dal 5 apr 1979
. Nell'ambito del traffico telex tra i due Paesi sono ammesse tutte le categorie di comunicazioni previste dal regolamento telegrafico internazionale vigente, fatte salve le restrizioni rese note da ciascuna Parte contraente all'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Le modalità d'attuazione di queste comunicazioni saranno concordate tra le due Amministrazioni nell'intento di migliorarle nella maggiore misura possibile e tenendo conto delle condizioni economiche più favorevoli fra le due Parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-19