Art. 18
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 18

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In vigore dal 5 apr 1979
. Nel traffico telefonico fra i due Paesi sono ammesse tutte le categorie di conversazioni previste nelle istruzioni relative al servizio telefonico internazionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, fatte salve le restrizioni rese note da ciascuna Parte contraente all'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Nell'ambito del traffico telefonico fra i due Paesi sono ammesse le seguenti prestazioni: a) conversazioni private; b) richieste d'informazioni. Altre prestazioni telefoniche potranno essere introdotte di comune accordo dalle due Amministrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-18