Art. 16
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 16

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In vigore dal 5 apr 1979
. Ciascuna Amministrazione assicurerà, nella maggiore misura possibile, nel territorio in cui svolge la sua attività, i mezzi tecnici necessari allo svolgimento del traffico terminale e di transito dell'altra Amministrazione verso i Paesi europei ed extra-europei. Il numero dei circuiti e gli istradamenti occorrenti saranno stabiliti mediante corrispondenza o contatti diretti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-16