Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni
Art. 16
16 / 30In vigore dal 5 apr 1979
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Ciascuna Amministrazione assicurerà, nella maggiore misura possibile, nel territorio in cui svolge la sua attività, i mezzi tecnici necessari allo svolgimento del traffico terminale e di transito dell'altra Amministrazione verso i Paesi europei ed extra-europei.
Il numero dei circuiti e gli istradamenti occorrenti saranno stabiliti mediante corrispondenza o contatti diretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-16