Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni
Art. 15
15 / 30In vigore dal 5 apr 1979
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Le due Amministrazioni assicureranno la trasmissione rapida e sicura delle comunicazioni, sia dirette che in transito, telefoniche, telegrafiche, telex, radio e televisive e di ogni altro servizio di telecomunicazione da convenire tra le Parti.
Ciascuna Amministrazione utilizzerà, nella maggiore misura possibile, i collegamenti di telecomunicazioni dell'altra Amministrazione per il traffico destinato a Paesi terzi, in conformità delle procedure convenute direttamente e tenendo conto delle condizioni economiche più favorevoli per entrambe le Amministrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-15