Art. 13
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 13

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In vigore dal 5 apr 1979
. Le quote-parti terminali e di transito territoriale e marittimo per i pacchi postali saranno fissate di comune accordo dalle due Amministrazioni in conformità ai vigenti atti dell'Unione postale universale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-13