Art. 11
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 11

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In vigore dal 5 apr 1979
. Nello scambio diretto sono ammessi i pacchi ordinari e quelli con valore dichiarato di peso non superiore a 20 kg con le seguenti indicazioni speciali: fragile, espresso, con avviso di ricevimento, con avviso di mancata consegna. Sono consentite le comunicazioni fatte su bollettino di spedizione. Per i pacchi inoltrati per via marittima possono essere redatti, su richiesta del mittente, avvisi di imbarco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-11