Art. 2
2 / 5In vigore dal 7 gen 1979
In relazione all'andamento dei proventi per "risorse proprie" il Ministro del tesoro, al fine di assicurare la necessaria tempestività di erogazione degli stessi proventi alla commissione delle Comunità europee - secondo quanto previsto dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del consiglio del 19 dicembre 1977 e successive modificazioni - è autorizzato ad adeguare, con propri decreti, la previsione dei capitoli di entrata riguardanti le "risorse proprie", ad eccezione di quelle provenienti dall'IVA, e dei correlativi capitoli istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a quelle che potranno essere le risultanze di gestione.
Ai decreti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nel terzo e nel quarto comma dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-05;822#art-2