Art. 1
1 / 5In vigore dal 7 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in al quale il Governo è, fra l'altro delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del consiglio relativo alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;
Visto l' della legge 26 novembre 1975, n. 748 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1979 il termine previsto dall' della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;
Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;
Visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del consiglio del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;
Visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del consiglio del 19 dicembre 1977, per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1128;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, n. 853;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727;
Sentita la Commissione parlamentare di cui all' della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
Decreta:
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Alle operazioni di spesa connesse con il versamento delle "risorse proprie" alle Comunità europee, si applicano le procedure previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.
Le somme accertate nei mesi di novembre e dicembre di ciascun anno finanziario a titolo di "risorse proprie" dallo Comunità europea si intendono riferite ai fini della correlativa spesa, alla competenza dell'anno finanziario successivo, salvo quanto previsto al successivo quarto comma.
Qualora, in attuazione del precedente comma, una quota delle somme accertate nell'anno finanziario non sia stata versata alla Comunità entro lo stesso anno, tale quota rimane acquistata al bilancio in cui è stata accertata. Nel corso dell'anno finanziario successivo, a fronte di detto maggior accertamento di entrata, una corrispondente spesa può essere iscritta all'apposito capitolo di bilancio con decreto del Ministro del tesoro da sottoporre a registrazione della Corte dei Conti.
Nel caso in cui, in attuazione del secondo paragrafo dell'art. 10 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del consiglio dal 19 dicembre 1977 venga richiesto dalla commissione delle Comunità europee al versamento anticipato di un mese delle risorse proprie diverse dalle risorse IVA e lo stesso comporti il pagamento di una quota aggiuntiva nell'esercizio finanziario, la dotazione del competente capitolo di spesa del bilancio dell'esercizio medesimo è integrata delle somme occorrenti, secondo la procedura prevista dall'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-05;822#art-1