Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 11 e 13 della legge organica 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Vista la legge 27 giugno 1974, n. 247, che estende alle espropriazioni per opere e interventi dello Stato e degli enti pubblici le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennità di esproprio; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: . Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla Difesa, già costruiti dalla Marina militare nel comune di Gaeta, sono dichiarati di pubblica utilità. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-05;1088#art-1