Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 apr 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto il parere del 25 marzo 1976 della commissione di cui all'art. 6 della legge n. 908 del 1 dicembre 1949;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, allo scambio di note tra il Governo italiano e il Governo francese, effettuato a Roma il 26 marzo e il 21 giugno 1977 ai fini di regolare le questioni ancora pendenti in materia di restituzione dei beni, appartenenti a cittadini francesi già sottoposti a sequestro bellico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 25
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-27;1023#art-1