Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 dic 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di geografia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi della Calabria, adottata il 16 febbraio 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di archeologia della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Catania, adottata il 18 maggio 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di archeologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria; Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di geografia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Pier Francesco Bellinello e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di archeologia della facoltà di lettere e filosofia della Università della Calabria; Considerato l'affinità degli insegnamenti; Ravvisata, pertanto, l'opportunità - nell'interesse pubblico - di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di geografia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Catania con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente al titolare dott. Pier Francesco Bellinello, alla cattedra di archeologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi della Calabria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 novembre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1979 Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 68
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