Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 feb 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 128 della legge 27 aprile 1978, n. 143, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978;
Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l' della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;
Considerato che le disponibilità al 31 agosto 1978 del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ammonta a L. 100.000.000;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, il prelevamento di L. 95.000.000 (novantacinquemilioni), da versare al cap. 561: "Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente da iscrivere in aumento dello stanziamento del cap. 455: "Spese diverse" dello stato di previsione della spesa dell'Azienda medesima.
Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1978.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 1978
PERTINI
COLOMBO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1979
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 77
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-23;899#art-1