Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 13 ott 1979
Nell'istituto di cui all' vengono impartiti insegnamenti comuni obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi, in conformità di quanto indicato nell'unito prospetto; vi si svolge, inoltre, ogni altra attività utile ai fini propri dell'istituto medesimo; possono essere altresì istituiti appositi servizi di orientamento scolastico e professionale. I programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del comitato tecnico di cui al successivo ; le prove di esame, relative ai suddetti programmi, saranno determinate con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-23;1106#art-4