Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 416, 417, 418, 419, 420 del 31 maggio 1974; Vista la delibera n. 13/90 in data 26 aprile 1976, con la quale l'amministrazione provinciale di Parma ha ratificato la delibera n. 24 del 2 marzo 1976 della giunta provinciale, relativa all'assunzione degli obblighi previsti dall'art. 144, lettera E), del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per il funzionamento nella sede di Fornovo di un istituto tecnico statale ad ordinamento speciale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1976 è istituito, nella sede di Fornovo, un istituto tecnico avente finalità e ordinamento speciali. L'istituto ha il fine di promuovere la formazione umana, culturale e professionale dei giovani mediante il reciproco apporto di insegnamenti storico-linguistici, scientifici, tecnologici e tecnico-applicativi.
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