Art. 5
5 / 6In vigore dal 6 dic 1978
La somma di L. 10.000 e le integrazioni della tredicesima mensilità di cui al presente decreto sono assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
L'importo di L. 10.000 mensili si corrisponde in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione ed è ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. È corrisposto ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo d'impieghi.
Le integrazioni della tredicesima mensilità sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la mensilità stessa non competa in misura intera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-21;718#art-5