Art. 1
1 / 6In vigore dal 6 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 17 novembre 1978, n. 715;
Visto l'accordo del 5 gennaio 1977 intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali, che ha fissato in lire cinquantamila mensili il miglioramento economico pro capite da assicurare al personale statale per il rinnovo contrattuale 1976-78;
Considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, è stata corrisposta al personale statale, in attuazione del predetto accordo, la somma di lire diecimila mensili, elevata dal 1° febbraio 1977 a lire venticinquemila;
Visto l'accordo del 23 dicembre 1977, con le relative note aggiuntive del 14 aprile e del 3 luglio 1978, intervenuto tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, col quale si è convenuto di corrispondere al personale statale dal 1° gennaio 1978 la somma di lire diecimila mensili lorde a titolo di anticipazione sui miglioramenti derivanti dal rinnovo contrattuale 1976-78, nonché una integrazione sulla tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, costituita dall'anticipazione delle lire diecimila, dalle aggiunzioni senza titolo di complessive lire quarantacinquemila e da una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, od analogo assegno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Decreta:
.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, escluso quello di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259, al personale di cui alla legge 26 ottobre 1972, n. 649, ai ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità e ai direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, con esclusione del personale provvisto di trattamento dirigenziale, nonché ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria, è corrisposta una somma di L. 10.000 mensili lorde a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale e del relativo trattamento economico previsti dall'accordo del 23 dicembre 1977 e dalle note aggiuntive a detto accordo del 14 aprile 1978 e del 3 luglio 1978.
Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilità delle categorie sottoelencate è integrata dai seguenti importi:
a) L. 55.000 ed una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili di ruolo non dirigenti, per il personale non di ruolo e per gli operai dello Stato provvisti di detto assegno, con esclusione del personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259;
b) L. 45.000 per il personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo di nomina privata regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 21 aprile 1940, che abbia diritto alla iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;
c) L. 45.000 ed una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 36 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per il personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo di nomina comunale che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;
d) L. 35.000 ed una mensilità dell'assegno annuo pensionabile di cui alle leggi 20 dicembre 1977, n. 964, 23 gennaio 1975, n. 29 e 30 maggio 1975, n. 170, rispettivamente, per i ricercatori e dirigenti di ricerca dello Istituto superiore di sanità, per i direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali dell'industria.
L'integrazione della tredicesima mensilità non compete al personale provvisto di trattamento dirigenziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-21;718#art-1