Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 3 dic 1978
Le operazioni connesse alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui ai precedenti sono eseguite direttamente dagli uffici che corrispondono lo stipendio, con le modalità previste per il conferimento degli aumenti periodici di stipendio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-17;711#art-4