Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 dic 1978
A partire dal 1 ottobre 1978, al personale non docente di ruolo delle carriere esecutive, che alla data del 1 ottobre 1978 risulti con parametri di stipendio 143, 163, 183 e 213, è corrisposto mensilmente anche sulla tredicesima mensilità, a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale, il seguente importo: parametri 143 e 163: L. 9.230; parametri 183 e 213: L. 15.385. Il beneficio di cui al precedente comma non compete al personale proveniente da ruoli della carriera ausiliaria il quale, all'atto del passaggio nella carriera esecutiva, abbia conservato a titolo di assegno personale riassorbibile la differenza tra l'importo dell'assegno annuo pensionabile in godimento e quello spettante nella nuova carriera.
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