Art. 2
2 / 6In vigore dal 3 dic 1978
Con effetto dal 1 ottobre 1978, al personale di cui al precedente , che alla data del 1 ottobre 1978 risulti provvisto dello stipendio annuo lordo, comprensivo degli aumenti biennali di stipendio conseguibili con una anzianità di servizio compresa tra le scadenze sottoindicate, è corrisposta mensilmente, anche sulla tredicesima mensilità, a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale, la somma a fianco segnata:
con anzianità di servizio non inferiore a 25 e non superiore a 28 anni, L. 5.770;
con anzianità di servizio non inferiore a 29 e non superiore a 32 anni, L. 11.540;
con anzianità di servizio non inferiore a 33 e non superiore a 36 anni, L. 17.310;
con anzianità di servizio non inferiore a 37 anni, L. 23.080.
Ai fini della applicazione del precedente comma, il personale direttivo della scuola elementare, secondaria ed artistica e quello non docente delle carriere di concetto ed esecutiva con parametri di stipendio terminali 609, 530, 535, 370 e 245, si considera con anzianità di servizio di ruolo complessiva pari a sedici anni, maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico in godimento. Gli ispettori tecnici periferici con parametro 600 si considerano agli stessi fini con anzianità di servizio di ruolo complessiva pari a ventiquattro anni, maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico in godimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-17;711#art-2