Art. 1
1 / 6In vigore dal 3 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 10 novembre 1978, n. 701;
Visto l'accordo del 5 gennaio 1977 intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali, che ha fissato in lire cinquantamila mensili il miglioramento economico pro capite da assicurare al personale statale per il rinnovo contrattuale 1976-78;
Considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, è stata corrisposta al personale statale, in attuazione del suddetto accordo, la somma di lire diecimila mensili, elevata dal 1 febbraio 1977 a lire venticinquemila;
Visto l'accordo del 31 maggio 1977, con le relative note aggiuntive del 15 aprile, del 23 maggio e del 14 luglio 1978, intervenuto tra il Governo, i sindacati scuola ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, col quale si è convenuto di corrispondere al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, dal 1 ottobre 1978, la somma di lire diecimila mensili lorde ed ulteriori benefici per il personale trovandosi in particolari situazioni, nonché una integrazione della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, costituita dall'anticipazione delle lire diecimila, dalle aggiunzioni senza titolo mensilmente corrisposte e da una mensilità dell'assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Decreta:
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Con decorrenza dal 1 ottobre 1978, al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato è corrisposta una somma di L. 10.000 mensili lorde a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dal nuovo ordinamento del personale e del relativo trattamento economico, previsti dall'accordo del 31 maggio 1977 e dalle note aggiuntive del 15 aprile 1978, del 23 maggio 1978 e del 14 luglio 1978.
Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilità delle categorie sottoelencate è integrata dai seguenti importi:
a) L. 35.000 ed una mensilità dell'assegno annuo pensionabile in godimento, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
b) L. 58.000 ed una mensilità dell'assegno annuo pensionabile in godimento, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
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