Art. 1
1 / 1In vigore dal 10 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Visto l'art. 47 della legge 27 aprile 1978, n. 143, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, è autorizzato il prelevamento di L. 330.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. 1107. - Spese di rappresen-
tanza............... L. 25.000.000
Ministero di grazia e giustizia:
Cap. 1082. - Spese di rappresen-
tanza............... L. 5.000.000
Ministero dell'interno:
Cap. 2629. - Spese di carattere
riservato per la lotta alla delinquenza
organizzata, ecc.......... " 300.000.000
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L. 330.000.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 23
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-10;741#art-1