Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 giu 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 9 agosto 1978;
Considerato che il citato decreto 26 ottobre 1977, n. 1251, presenta errori di trascrizione negli articoli 132 e 138;
Considerata pertanto la necessità di rettificare tali errori;
Visti gli atti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1251, citato nelle premesse, è rettificato come segue:
Art. 132 - la denominazione dell'insegnamento di "Istituzione di aeronautica" è rettificato in quella di "istituzioni di aeronautica";
Art. 138 - la denominazione dell'insegnamento di "catalisi industriale (... principi di ingegneria e chimica II)" è rettificata in quella di "catalisi industriale (... principi di ingegneria chimica II)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1979
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 185
Storico versioni
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