Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 mag 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 87, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma, relativo alle modalità di esame di insegnamenti biennali:
"Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, fisica sperimentale, esercitazioni di matematiche, comportano ciascuno due esami distinti da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso".
Art. 88 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, per l'indirizzo organicobiologico e l'indirizzo inorganico chimico fisico, è aggiunto il seguente:
chimica dell'ambiente.
L'art. 89, relativo alle propedeuticità e modalità di esame, è modificato nel senso che tra il secondo e terzo comma è aggiunto il seguente:
"Gli insegnamenti biennali di chimica fisica e di esercitazioni di chimica fisica, comportano ciascuno due esami distinti da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso".
Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto il seguente:
chimica dell'ambiente.
Lo stesso articolo è modificato nel senso che tra il sesto e il settimo comma è aggiunto il seguente:
"Gli insegnamenti biennali di chimica fisica, chimica industriale, esercitazioni di chimica fisica, esercitazioni di chimica industriale, impianti industriali chimici con elementi di disegno, comportano ciascuno due esami distinti da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso".
Art. 91 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:
fisica biologica;
fisica sanitaria.
Nello stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:
elementi di biofisica;
geometria superiore;
spettroscopia e radiofrequenza.
Art. 101 - relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:
"L'insegnamento biennale di fisica sperimentale comporta due esami distinti da tenersi rispettivamente al termine di ciascun anno di corso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 29
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-31;1057#art-1