Art. 1
1 / 1In vigore dal 31 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203, con il quale è stato provveduto al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;
Vedute le deliberazioni con le quali le autorità accademiche dell'Università di Padova hanno fatto presente che nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203, è stato indicato, tra le materie di studi del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, l'insegnamento di medicina legale e canonistica in luogo di quello di medicina legale civilistica e canonistica;
Riconosciuta la necessità di modificare la denominazione dell'insegnamento di medicina legale e canonistica del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Padova, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203, in quella di medicina legale civilistica e canonistica;
Decreta:
La denominazione dell'insegnamento medicina legale e canonistica del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1203, è modificata in quella di medicina legale civilistica e canonistica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1978
Registro n. 135 Istruzione, foglio n. 300
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-27;887#art-1