Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 mar 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 96, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in governo dell'ambiente e del territorio, annessa alla facoltà di giurisprudenza.
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Scuola di perfezionamento in governo dell'ambiente e del territorio
Art. 97. - È istituita presso la facoltà di giurisprudenza la scuola di ricerca e di perfezionamento in governo dell'ambiente e del territorio aperta ai laureati di qualsiasi facoltà. La scuola rilascia al termine degli studi il diploma di perfezionamento in governo dell'ambiente e del territorio.
Art. 98. - La scuola si propone:
a) di promuovere ricerche, nell'ambito delle discipline costituenti la scuola, anche in collaborazione con enti pubblici e privati interessati ai relativi problemi;
b) di indirizzare, guidare ed aiutare i laureati che intendono dedicarsi alla ricerca scientifica nell'ambito delle discipline costituenti la scuola;
c) di promuovere il perfezionamento della cultura specifica richiesta per la preparazione professionale di coloro che già operano o intendono inserirsi in amministrazioni pubbliche o private nei settori di competenza della scuola.
Art. 99. - Il funzionamento della scuola è affidata al consiglio di facoltà di giurisprudenza, cui spetta di stabilire gli insegnamenti da impartire, proporre il conferimento degli incarichi di insegnamento, approvare i piani di studio e approvare i programmi di ricerca della scuola medesima.
La facoltà nomina, con durata triennale, un direttore della scuola, al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza del regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami. Il direttore è scelto tra i professori della facoltà. È costituito altresì un consiglio di direzione della scuola, formato oltre che, dal direttore, che lo presiede, da due professori della scuola, eletti dai professori medesimi. Possono essere inoltre chiamati a farne parte, calla facoltà, altri componenti designati da enti od organizzazioni che stipulino convenzioni con l'Università in rapporto all'attività della scuola. Il consiglio dura in carica tre anni. Esso coadiuva il direttore nell'organizzazione della scuola.
Spetta al consiglio adottare il programma di ricerca della scuola da sottoporre all'approvazione della facoltà e proporre l'eventuale stipulazione di convenzioni con enti pubblici o privati per ricerche specifiche da svolgere nell'ambito della scuola.
Art. 100. - Il corso di studi ha durata biennale. Per adire al secondo anno gli iscritti alla scuola dovranno avere superato almeno tre esami di profitto previsti dall'ordine di studi.
L'insegnamento ha luogo in forma di lezioni, esercitazioni, seminari, ricerche di gruppo e in ogni altra forma ritenuta opportuna.
Art. 101. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
ecologia generale ed applicata;
urbanistica e diritto urbanistico;
legislazione dell'ambiente e delle risorse naturali;
economia ambientale, nonché due altri insegnamenti da scegliersi tra i seguenti opzionali;
economia urbana;
pianificazione territoriali;
politica economica;
legislazione comparata sulla tutela dell'ambiente;
tutela delle acque interne e marine;
sociologia urbana;
storia dell'ambiente urbano e rurale;
azioni a tutela dei beni collettivi;
diritto internazionale delle risorse naturali.
2° Anno:
tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale;
programmazione economico-sociale;
controllo degli inquinamenti;
diritto penale dell'ambiente e degli inquinamenti, nonché altri due insegnamenti da scegliersi tra i seguenti opzionali;
scienza dell'amministrazione;
storia dell'amministrazione pubblica;
ordinamento regionale;
ordinamento degli enti locali;
ordinamento dei servizi sociali;
politica e trasporti;
sistemi di informazione e organizzazione sociale;
programmazione finanziaria nella regione e negli enti locali.
Art. 102. - Gli insegnamenti sono annuali o semestrali. Sono annuali gli insegnamenti fondamentali sono semestrali gli insegnamenti opzionali. Due insegnamenti semestrali sono in tutto equipollenti ad un insegnamento annuale.
Art. 103. - Le commissioni per gli esami sono nominate dal direttore della scuola e sono formate dal professore della materia e da altri due insegnanti della scuola o cultori della materia. La valutazione ai fini dell'esame può avvalersi di ogni forma ritenuta opportuna, e in particolare dei risultati dei seminari e delle ricerche di gruppo.
La commissione per l'esame di diploma è nominata dal preside della facoltà ed è formata da cinque membri scelti tra gli insegnanti della scuola, fra cui il direttore, che la presiede.
L'esame consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta.
Art. 104. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli studenti della facoltà di giurisprudenza.
Art. 105. - La scuola utilizza le attrezzature didattiche e scientifiche della facoltà di giurisprudenza, in particolare quelle degli istituti di diritto pubblico, di economia politica, di finanza e di diritto e procedura penale.
La scuola farà fronte alle spese relative alla sua attività con i proventi delle tasse e contributi pagati dagli iscritti.
Ulteriori attività scientifiche e di ricerca saranno subordinate all'acquisizione di contributi da parte di enti convenzionati con l'Università.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 4
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-18;948#art-1