Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa;
Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona del 7 aprile 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima della stessa Università al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che attualmente risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa del 7 giugno 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra omonima dell'Università di Ancona;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di clinica pediatrica dell'Università di Pisa risulta attualmente ricoperto dal dott. Giovanni Valentino Coppa e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della corrispondente facoltà dell'Università di Ancona;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, è attribuito unitamente al titolare dott. Giovanni Valentino Coppa, alla cattedra omonima della corrispondente facoltà della Università di Ancona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1978
Registro n. 127 Istruzione, foglio n. 253
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-18;797#art-1