Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 24 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 371 (ex 349), relativo alle tasse dovute dagli iscritti alla scuola di paleografia e filologia musicale è integrato con il seguente comma: "In aggiunta alle tasse di cui sopra, gli studenti sono inoltre tenuti al pagamento dei contributi il cui importo sarà fissato dal consiglio di amministrazione dell'Università di Pavia". Dopo l'art. 372 è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla creazione dell'istituto di paleografia musicale. Art. 373. - Alla scuola è annesso l'istituto di paleografia musicale a cui fanno capo gli insegnamenti di: storia della teoria musicale classica; storia della musica medioevale e rinascimentale; teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo; teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento; paleografia latina; storia della poesia per musica nel Medioevo; euristica ed istituzioni medioevali; storia degli strumenti musicali; storie delle miniature nel manoscritto; bibliologia e storia della tradizione manoscritta; paleografia musicale bizantina; interpretazione delle fonti musicali; storia della musica moderna; storia della teoria musicale medioevale e rinascimentale; metodologia della teoria musicale medioevale e rinascimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1979 Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 117
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-18;1107#art-1